IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  All'art.  1,  secondo comma, della legge regionale 11 novembre
1965, n. 25, cosi' come modificato dall'art. 40 della legge regionale
23  luglio  1984,  n.30,  dopo  le parole "a cio' autorizzati a tasso
corrente di mercato" l'inciso ", anche variabile," e' soprresso.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
    Trieste, 18 dicembre 1989
 
                               BIASUTTI