IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Istituzione figure professionali 1. Fino alla determinazione dei nuovi profili professionali e ad integrazione delle figure professionali determinate con legge regionale 6 giugno 1980, n. 50, cosi' come rideterminate con legge regionale 9 giugno 1983, n. 13, vengono istituite le seguenti figure professionali: a) Istruttore direttivo "socio economico" nell'ambito della settima qualifica funzionale; b) Istruttore "socio economico" nell'ambito della sesta qualifica funzionale; 2. In corrispondenza alle declaratorie proprie di ciascheduna qualifica contenute nella legge regionale 31 ottobre 1984, n. 31 ed in rapporto alla natura delle attivita' attinenti i servizi di sviluppo agricolo regolati dalla legge regionale 30 aprile 1985, n. 20, le declaratorie funzionali delle figure professionali di cui al precedente comma sono determinate alla tabella "A" allegata alla presente legge.