IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                   Istituzione figure professionali
 
   1.  Fino  alla determinazione dei nuovi profili professionali e ad
integrazione  delle  figure  professionali  determinate   con   legge
regionale  6  giugno  1980, n. 50, cosi' come rideterminate con legge
regionale 9 giugno 1983, n. 13, vengono istituite le seguenti  figure
professionali:
     a)  Istruttore  direttivo  "socio  economico"  nell'ambito della
settima qualifica funzionale;
     b)   Istruttore   "socio   economico"  nell'ambito  della  sesta
qualifica funzionale;
   2.  In  corrispondenza  alle  declaratorie  proprie di ciascheduna
qualifica contenute nella legge regionale 31 ottobre 1984, n.  31  ed
in  rapporto  alla  natura  delle  attivita'  attinenti  i servizi di
sviluppo agricolo regolati dalla legge regionale 30 aprile  1985,  n.
20,  le  declaratorie funzionali delle figure professionali di cui al
precedente comma sono determinate  alla  tabella  "A"  allegata  alla
presente legge.