IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Indennita' di carica
 
   1.  Al  Presidente  del  Collegio Commissariale di cui al 2› comma
dell'articolo unico della legge regionale 16 marzo  1989,  n.  20  e'
corrisposta una indennita' di carica pari a L. 500.000 mensili.
   2.  Agli  altri  componenti dello stesso Collegio Commissariale e'
corrisposta una indennita' di carica pari a L. 380.000 mensili.
   3.  Le  indennita' di cui ai precedenti commi decorrono dalla data
di esecutivita'  dell'atto  di  nomina  del  Collegio  da  parte  del
Consiglio regionale.
   4.  In  caso  di  cumulo  con  altre  indennita'  si  applicano le
disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale 8 novembre 1982,
n.    81   "Indennita'   agli   amministratori   delle   Associazioni
Intercomunali e delle Comunita' Montane".