IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Dopo l'art. 1 della legge regionale 13 luglio 1989, n. 48 e' inserito il seguente Art. 1-bis Divieto di cumulo Le indennita' di carica di cui al precedente articolo non sono cumulabili tra di loro o con altre percepite per la titolarita' di cariche elettive, anche di secondo grado, presso enti od organismi di diritto pubblico. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. Firenze, 18 novembre 1989 BARTOLINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 10 ottobre 89 ed e' stata vistata dal commissario del Governo l'11 novembre 1989.