IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   Dopo  l'art.  1  della  legge  regionale  13 luglio 1989, n. 48 e'
inserito il seguente
 
                              Art. 1-bis
                          Divieto di cumulo
 
   Le  indennita'  di  carica  di cui al precedente articolo non sono
cumulabili tra di loro o con altre percepite per  la  titolarita'  di
cariche elettive, anche di secondo grado, presso enti od organismi di
diritto pubblico.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetta  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 18 novembre 1989
 
                              BARTOLINI
 
   La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale il 10
ottobre 89 ed e' stata  vistata  dal  commissario  del  Governo  l'11
novembre 1989.