IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Lazio, nell'ambito delle proprie competenze, in armonia con le leggi dello Stato e con le disposizioni della Comunita' economica europea e comunque in stretto coordinamento con il piano nazionale della pesca e dell'acquicoltura previsto dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41, ai fini del miglioramento, dell'incremento e del potenziamento della pesca e dell'acquicoltura, della espansione delle attivita' commerciali e distributive connesse, della promozione dell'associazione e cooperazione nonche' della ricerca scientifica nel comparto, concede contributi in conto capitale o mutui agevolati per le seguenti iniziative: a) costruzione, ampliamento, ammodernamento od acquisto di opere, impianti ed attrezzature per la pesca e l'acquicoltura nonche' rinnovamento, trasformazione o miglioramento di scafi da pesca; b) costruzione, ampliamento od acquisto di magazzini ed impianto per la riparazione di reti ed attrezzature per la pesca; c) costruzione, ampliamento, ammodernamento od acquisto di opere, impianti ed attrezzature per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione, la distribuzione dei prodotti e dei sottoprodotti della pesca e dell'acquicoltura; d) acquisto di mezzi di trasporto per la distribuzione dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura; e) impianto ed acquisto di spacci cooperativi e delle relative attrezzature che abbiano per scopo la vendita diretta al consumatore dei prodotti delle cooperative e dei consorzi di cooperative di pescatori e di acquicoltori.