IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  La  Regione  Lazio,  nell'ambito  delle proprie competenze, in
armonia con  le  leggi  dello  Stato  e  con  le  disposizioni  della
Comunita'  economica  europea e comunque in stretto coordinamento con
il piano nazionale della pesca  e  dell'acquicoltura  previsto  dalla
legge   17   febbraio   1982,  n.  41,  ai  fini  del  miglioramento,
dell'incremento e del potenziamento della pesca e  dell'acquicoltura,
della espansione delle attivita' commerciali e distributive connesse,
della  promozione  dell'associazione  e  cooperazione  nonche'  della
ricerca   scientifica  nel  comparto,  concede  contributi  in  conto
capitale o mutui agevolati per le seguenti iniziative:
     a)  costruzione,  ampliamento,  ammodernamento  od  acquisto  di
opere, impianti ed attrezzature per la pesca e l'acquicoltura nonche'
rinnovamento, trasformazione o miglioramento di scafi da pesca;
     b) costruzione, ampliamento od acquisto di magazzini ed impianto
per la riparazione di reti ed attrezzature per la pesca;
     c)  costruzione,  ampliamento,  ammodernamento  od  acquisto  di
opere, impianti ed attrezzature per la conservazione, la lavorazione,
la  trasformazione,  la  commercializzazione,  la  distribuzione  dei
prodotti e dei sottoprodotti della pesca e dell'acquicoltura;
     d)  acquisto  di  mezzi  di  trasporto  per la distribuzione dei
prodotti della pesca e dell'acquicoltura;
     e)  impianto  ed acquisto di spacci cooperativi e delle relative
attrezzature che abbiano per scopo la vendita diretta al  consumatore
dei  prodotti  delle  cooperative  e  dei  consorzi di cooperative di
pescatori e di acquicoltori.