(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 81
                       del 10 settembre 1991)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. La  presente  legge  disciplina  le  funzioni  trasferite  alla
Regione in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio
di  opere per la trasmissione, lo smistamento, la trasformazione e la
distribuzione di energia elettrica comunque prodotta e di ogni  altra
opera  accessoria,  avente  tensione nominale non superiore a 150.000
volt.
   2. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano:
     a) le norme di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e  succes-
sive  modifiche  e  integrazioni,  concernente  il  testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;
     b) la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive  modifiche  e
integrazioni,   concernente  l'istituzione  dell'Ente  Nazionale  per
l'Energia Elettrica (ENEL);
     c) la  legge  28  giugno  1986,  n.  339  e  le  norme  tecniche
attuative.