(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 81 del 10 settembre 1991) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina le funzioni trasferite alla Regione in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di opere per la trasmissione, lo smistamento, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica comunque prodotta e di ogni altra opera accessoria, avente tensione nominale non superiore a 150.000 volt. 2. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano: a) le norme di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e succes- sive modifiche e integrazioni, concernente il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici; b) la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modifiche e integrazioni, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL); c) la legge 28 giugno 1986, n. 339 e le norme tecniche attuative.