(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 2 del 9 gennaio 1990) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Sono ulteriormente prorogati di un anno, in relazione alle rispettive scadenze, i seguenti termini previsti dalla legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23, concernente "Disciplina degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere": a) il termine del 30 novembre 1990 di scadenza degli effetti della classificazione definitiva degli esercizi alberghieri prevista dal primo comma dell'art. 12 della legge stessa, come sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 10 dicembre 1984, n. 12; b) il termine del 30 novembre 1990 di cui al primo comma dell'art. 12 della legge stessa, come sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 10 dicembre 1984, n. 12, relativo alla scadenza degli effetti della classificazione provvisoria degli esercizi alberghieri; c) il termine del 15 gennaio 1990 di cui al secondo comma dell'art. 12 della legge stessa, come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge provinciale 10 dicembre 1984, n. 12, relativo agli adeguamenti ivi previsti; d) il termine del 15 gennaio 1990 di cui al quarto comma dell'art. 12 della legge stessa, come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge provinciale 10 dicembre 1984, n. 12, relativo agli adempimenti ed al possesso dei requisiti ivi previsti; e) il termine del 30 novembre 1991 di cui al primo comma dell'art. 23 della legge stessa, come sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 10 dicembre 1984, n. 12, relativo alla classificazione porovvisoria degli esercizi di affittacamere; f) il termine del 15 gennaio 1991 di cui al secondo comma dell'art. 23 della legge stessa, come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge provinciale 10 dicembre 1984, n. 12, relativo agli adeguamenti ivi previsti.