(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
      della regione Trentino-Alto Adige n. 2 del 9 gennaio 1990)
                       IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                             HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Sono  ulteriormente  prorogati  di  un anno, in relazione alle
rispettive  scadenze,  i  seguenti  termini  previsti   dalla   legge
provinciale  16  novembre  1981, n. 23, concernente "Disciplina degli
esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere":
     a)  il  termine  del  30 novembre 1990 di scadenza degli effetti
della classificazione definitiva degli esercizi alberghieri  prevista
dal  primo  comma  dell'art.  12  della legge stessa, come sostituito
dall'art. 1 della legge provinciale 10 dicembre 1984, n. 12;
     b)  il  termine  del  30  novembre  1990  di  cui al primo comma
dell'art. 12 della legge stessa, come sostituito  dall'art.  1  della
legge  provinciale  10  dicembre  1984, n. 12, relativo alla scadenza
degli  effetti  della  classificazione  provvisoria  degli   esercizi
alberghieri;
     c)  il  termine  del  15  gennaio  1990  di cui al secondo comma
dell'art. 12 della legge stessa, come da ultimo modificato  dall'art.
1  della  legge  provinciale  10  dicembre 1984, n. 12, relativo agli
adeguamenti ivi previsti;
     d)  il  termine  del  15  gennaio  1990  di  cui al quarto comma
dell'art. 12 della legge stessa, come da ultimo modificato  dall'art.
1  della  legge  provinciale  10  dicembre 1984, n. 12, relativo agli
adempimenti ed al possesso dei requisiti ivi previsti;
     e)  il  termine  del  30  novembre  1991  di  cui al primo comma
dell'art. 23 della legge stessa, come sostituito  dall'art.  1  della
legge   provinciale   10   dicembre   1984,   n.  12,  relativo  alla
classificazione porovvisoria degli esercizi di affittacamere;
     f)  il  termine  del  15  gennaio  1991  di cui al secondo comma
dell'art. 23 della legge stessa, come da ultimo modificato  dall'art.
1  della  legge  provinciale  10  dicembre 1984, n. 12, relativo agli
adeguamenti ivi previsti.