la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Per la realizzazione delle stazioni intermedie di trasferimento
dei rifiuti solidi urbani di cui alle leggi regionali 16 agosto 1982,
n.  37  e 16 giugno 1988, n. 44, e' autorizzata la ulteriore spesa di
L. 1.000.000.000 relativamente all'anno 1989.