la seguente legge: Art. 1. 1. Per la realizzazione delle stazioni intermedie di trasferimento dei rifiuti solidi urbani di cui alle leggi regionali 16 agosto 1982, n. 37 e 16 giugno 1988, n. 44, e' autorizzata la ulteriore spesa di L. 1.000.000.000 relativamente all'anno 1989.