la seguente legge: Art. 1. 1. La Regione Valle d'Aosta interviene nelle spese per la realizzazione di una struttura ospedaliera ortopedica-traumatologica e riabilitativa presso la citta' di Spitak (Armenia), colpita dal sisma del dicembre 1988, mediante lo stanziamento di un fondo di L. 250.000.000. 2. Il suddetto intervento e' effettuato secondo criteri metodologici e di coordinamento definiti in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.