la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  Regione  Valle  d'Aosta  interviene  nelle  spese  per  la
realizzazione di una struttura ospedaliera  ortopedica-traumatologica
e  riabilitativa  presso  la  citta' di Spitak (Armenia), colpita dal
sisma del dicembre 1988, mediante lo stanziamento di un fondo  di  L.
250.000.000.
   2.   Il   suddetto   intervento   e'  effettuato  secondo  criteri
metodologici e di coordinamento  definiti  in  seno  alla  Conferenza
permanente  per  i rapporti tra lo Stato e le Regioni di cui all'art.
12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.