la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. La Regione, al fine di consentire interventi eccezionali nelle istituzioni in cui piu' grave si presenta, per caratteristiche quantitative, la situazione occupazionale, con la presente legge disciplina, nell'ambito delle competenze trasferite ai sensi dell'art. 1 della legge 16 maggio 1978, n. 196, in materia di cantieri scuola e di lavoro - gia' normati dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati) - l'utilizzo temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantiere di lavoro per la realizzazione di opere di pubblica utilita'.