la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   1.  La Regione, al fine di consentire interventi eccezionali nelle
istituzioni in  cui  piu'  grave  si  presenta,  per  caratteristiche
quantitative,  la  situazione  occupazionale,  con  la presente legge
disciplina,  nell'ambito  delle  competenze   trasferite   ai   sensi
dell'art.  1  della  legge  16  maggio  1978,  n.  196, in materia di
cantieri scuola e di lavoro - gia'  normati  dalla  legge  29  aprile
1949,  n. 264, (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di
assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati) -  l'utilizzo
temporaneo  e  straordinario di lavoratori disoccupati in cantiere di
lavoro per la realizzazione di opere di pubblica utilita'.