la seguente legge: Art. 1. Dopo il terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 2 maggio 1978, n. 3 e' aggiunto il seguente comma: "Partecipano, altresi', senza diritto al voto, i consiglieri regionali eletti al Comitato delle regioni Meridionali". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria. Catanzaro, 16 gennaio 1990 OLIVO