la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Dopo  il  terzo  comma dell'art. 10 della legge regionale 2 maggio
1978, n. 3 e' aggiunto il  seguente  comma:  "Partecipano,  altresi',
senza  diritto  al  voto,  i consiglieri regionali eletti al Comitato
delle regioni Meridionali".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione. E' fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.
    Catanzaro, 16 gennaio 1990
 
                                OLIVO