la seguente legge: Art. 1. 1. Il termine previsto dall'art. 11, comma 4, della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32, e' prorogato di 180 giorni, a partire dall'entrata in vigore della presente legge. 2. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna. Bologna, 1 febbraio 1990 GUERZONI