la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  termine  previsto  dall'art.  11,  comma  4,  della  legge
regionale 17 agosto 1988, n.  32,  e'  prorogato  di  180  giorni,  a
partire dall'entrata in vigore della presente legge.
   2.  La  presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44
dello Statuto ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla   e   di   farla   osservare   come  legge  della  regione
Emilia-Romagna.
    Bologna, 1› febbraio 1990
 
                               GUERZONI