la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Dopo  il  terzo comma dell'articolo 3 della legge regionale 20
luglio 1988, n. 40, e' aggiunto il seguente nuovo comma:
   "3-bis) Nel caso di manufatti utilizzati da piu' unita' produttive
i comuni  procedono,  se  richiesto  o  dalla  Fi.La.S.  (Finanziaria
 
Laziale  di  Sviluppo)  S.p.A. o dagli imprenditori, al frazionamento
dell'immobile, nonche' delle relative pertinenze anche in  deroga  ai
propri strumenti urbanistici".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
    Roma, 16 novembre 1989
 
                                LANDI
 
   Il  visto  del  Commissario  del  Governo  e'  stato  apposto l'11
novembre 1989.