la seguente legge: Art. 1. 1. Il disposto di cui alla legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, lettera i) dell'articolo 14, concernente i congedi straordinari retribuiti per la frequenza ai corsi legali di studio, deve intendersi riferito anche alla frequenza di corsi universitari legalmente riconosciuti. 2. Nel novero delle 150 ore vengono comunque considerate anche le ore di assenza dal servizio necessarie al raggiungimento dell'istituto scolastico od universitario, nonche' quelle eventualmente necessarie per il rientro in servizio. 3. Ai fini della concessione del congedo straordinario retribuito di cui alla lettera i) del predetto articolo 14, l'effettiva frequenza a tutti i corsi legali di studio deve essere documentata, di volta in volta, con idonea attestazione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio. Roma, 16 novembre 1989 LANDI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 13 novembre 1989.