la seguente legge: Art. 1. 1. Per la determinazione delle tariffe dovute dagli insediamenti produttivi allacciati ad impianti pubblici di fognatura e di depurazione, si applicano le disposizioni degli articoli 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituiti dall'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 153, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38. 2. La legge regionale 1 ottobre 1979, n. 81 e' abrogata. Sono fatti salvi tutti i provvedimenti assunti fino alla data del 31 ottobre 1987 ai sensi della legge regionale abrogata.