la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per  la determinazione delle tariffe dovute dagli insediamenti
produttivi  allacciati  ad  impianti  pubblici  di  fognatura  e   di
depurazione,  si  applicano  le  disposizioni  degli articoli 16 e 17
della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituiti  dall'articolo  3
della  legge 23 aprile 1981, n. 153, di conversione del decreto-legge
28 febbraio 1981, n. 38.
   2.  La  legge  regionale  1› ottobre 1979, n. 81 e' abrogata. Sono
fatti salvi tutti i provvedimenti  assunti  fino  alla  data  del  31
ottobre 1987 ai sensi della legge regionale abrogata.