la seguente legge: Articolo unico 1. Nel primo comma dell'art. 1 della legge regionale 25 giugno 1984 n. 34 dopo le parole "le Province" sono aggiunte le seguenti: "le Comunita' Montane". 2. Conseguentemente il titolo della legge viene cosi' sostituito: "Nuove procedure in materia di contributi della Regione per il finanziamento di opere pubbliche delle Province, dei comuni, delle Comunita' Montane e loro Consorzi". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, addi' 8 novembre 1989 MAGNANI