la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1.  Nel  primo  comma  dell'art. 1 della legge regionale 25 giugno
1984 n. 34 dopo le parole "le Province" sono  aggiunte  le  seguenti:
"le Comunita' Montane".
   2.  Conseguentemente il titolo della legge viene cosi' sostituito:
"Nuove procedure in  materia  di  contributi  della  Regione  per  il
finanziamento  di  opere  pubbliche delle Province, dei comuni, delle
Comunita' Montane e loro Consorzi".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.
    Genova, addi' 8 novembre 1989
 
                               MAGNANI