IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La Giunta regionale e' autorizzata a concedere, in applicazione dell'art. 2 della legge regionale 25/80, garanzia fidejussoria a favore della Cassa Depositi e Prestiti e nell'interesse della " Aeroporto di Cuneo Levaldigi" S.p.a., con sede in Levaldigi, a garanzia del mutuo ventennale concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti in attuazione del comma 4 dell'art. 5 del decreto legge 1 aprile 1989, n. 121, convertito in legge 29 maggio 1989, n. 205. 2. La regione Piemonte con la garanzia di cui al comma precedente, si impegna a corrispondere all'Istituto mutuante, anche in concorso con altri garanti la quota di rata di ammortamento a carico del mutuario pari a L. 334.223.244.