IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. La Giunta regionale e' autorizzata a concedere, in applicazione
dell'art. 2 della legge  regionale  25/80,  garanzia  fidejussoria  a
favore  della  Cassa  Depositi  e  Prestiti  e nell'interesse della "
Aeroporto di Cuneo  Levaldigi"  S.p.a.,  con  sede  in  Levaldigi,  a
garanzia  del  mutuo  ventennale  concesso  dalla  Cassa  Depositi  e
Prestiti in attuazione del comma 4› dell'art. 5 del decreto legge  1›
aprile 1989, n. 121, convertito in legge 29 maggio 1989, n. 205.
   2. La regione Piemonte con la garanzia di cui al comma precedente,
si impegna a corrispondere all'Istituto mutuante, anche  in  concorso
con  altri  garanti  la  quota  di  rata di ammortamento a carico del
mutuario pari a L. 334.223.244.