la seguente legge: Art. 1. Provvidenze 1. Al fine di agevolare l'accesso alle operazioni di credito di durata ultraquinquennale, con provvista estera e con garanzia dello Stato per il rischio di cambio, di cui all'articolo 3 della legge 30 dicembre 1988, n. 556, avente come obiettivo la qualificazione dell'offerta turistica, la Regione concede un contributo in conto capitale pari al sette per cento del controvalore in lire del capitale mutuato e fino alla concorrenza dello stanziamento autorizzato con l'articolo 3 della presente legge.