la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                             Provvidenze
 
   1.  Al  fine  di agevolare l'accesso alle operazioni di credito di
durata ultraquinquennale, con provvista estera e con  garanzia  dello
Stato  per il rischio di cambio, di cui all'articolo 3 della legge 30
dicembre 1988,  n.  556,  avente  come  obiettivo  la  qualificazione
dell'offerta  turistica,  la  Regione  concede un contributo in conto
capitale pari al  sette  per  cento  del  controvalore  in  lire  del
capitale   mutuato   e   fino  alla  concorrenza  dello  stanziamento
autorizzato con l'articolo 3 della presente legge.