IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. E' abrogato il terzo comma dell'art. 14 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto. Venezia, 17 aprile 1990 CREMONESE