IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                    Area di applicazione e durata
 
   1.  La  presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 10 della
legge 29 marzo 1983, n. 93, cosi' come risulta modificata dalla legge
8  agosto  1985 n. 426 gli istituti giuridici ed economici risultanti
dall'accordo  nazionale  relativo  al  triennio  1›  gennaio  1988-31
dicembre   1990,  stipulato  il  23  dicembre  1989,  riguardante  il
personale dipendente dalle Regioni e dagli Enti da esse dipendenti.
   2.  Gli  effetti  giuridici  delle  norme contenute nella presente
legge, concernenti il triennio 1› gennaio 1988  -  31  dicembre  1990
decorrono dal 1› gennaio 1988; gli effetti economici decorrono dal 1›
luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste
nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.
   3. Le norme della presente legge si applicano con riferimento alla
specificita' dei singoli. Enti al personale degli Enti strumentali di
cui alla legge regionale n. 35 del 29 dicembre 1986.