IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Area di applicazione e durata 1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93, cosi' come risulta modificata dalla legge 8 agosto 1985 n. 426 gli istituti giuridici ed economici risultanti dall'accordo nazionale relativo al triennio 1 gennaio 1988-31 dicembre 1990, stipulato il 23 dicembre 1989, riguardante il personale dipendente dalle Regioni e dagli Enti da esse dipendenti. 2. Gli effetti giuridici delle norme contenute nella presente legge, concernenti il triennio 1 gennaio 1988 - 31 dicembre 1990 decorrono dal 1 gennaio 1988; gli effetti economici decorrono dal 1 luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali. 3. Le norme della presente legge si applicano con riferimento alla specificita' dei singoli. Enti al personale degli Enti strumentali di cui alla legge regionale n. 35 del 29 dicembre 1986.