IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Sostituzione degli artt. 2, 3, 4, 5, e 6 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69 1. Gli artt. 2, 3, 4, 5, e 6 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69 sono sostituiti dai seguenti: Art. 2. Ripartizione delle competenze 1. I soggetti titolari della gestione dei servizi sanitari, di cui all'art. 2 della legge regionale 26 maggio 1986, n. 26 e successive modificazioni, esercitano le funzioni di cui al precedente art. 1 mediante gli organi previsti dagli artt. 2 e 6 della legge regionale medesima, secondo la ripartizione di competenze ivi stabilite e mediante i corrispondenti servizi. Art. 3. Competenze del presidente della Giunta regionale 1. Il presidente della Giunta regionale emette ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria di cui all'art. 32, terzo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con efficacia sull'intero territorio regionale o su parte di esso comprendente piu' comuni. 2. Il presidente della giunta regionale interviene su proposta dei competenti servizi della Regione Toscana. 3. I sindaci provvedono all'esecuzione delle ordinanze di cui al primo comma. Nei casi di inadempienza, il presidente della giunta regionale provvede con poteri sostitutivi. 4. In materia di inquinamento ambientale il presidente della Giunta regionale puo' impartire direttive ai comuni ed alle unita' sanitarie locali. 5. Il presidente della Giunta regionale puo' disporre l'attuazione, da parte dei servizi di prevenzione dell'unita' sanitaria locale, di specifici programmi di sanita' pubblica e tutela degli ambienti di vita e di lavoro. Art. 4. Competenze del sindaco 1. Il sindaco, quale autorita' sanitaria locale, adotta tutti i provvedimenti di autorizzazione, concessione e prescrizione gia' di competenza dell'ufficiale sanitario, del medico provinciale e del veterinario provinciale, fatte salve le competenze regionali e quelle attribuite alle unita' sanitarie locali ai sensi del successivo art. 18. 2. A tal fine il sindanco richiede ed acquisisce pareri e proposte tramite i dirigenti dei competenti servizi dell'unita' sanitaria locale, dandone comunicazione al presidente del comitato di gestione. In particolare, per i provvedimenti di cui agli artt. 93, 96 e 105 del decreto presidenziale 13 febbraio 1964, n. 185, acquisisce il parere obbligatorio della commissione regionale per la prevenzione di rischi da radiazioni ionizzanti di cui alla legge regionale 28 aprile 1977, n. 27. Il sindaco puo' altresi' richiedere ed acquisire proposte dai Servizi Multizonali di Prevenzione. 3. Il sindaco, ove adotti un provvedimento non conforme al parere o alla proposta trasmessagli, ne da' comunicazione al dirigente del servizio interessato ed al presidente del comitato di gestione dell'unita' sanitaria locale. 4. I dirigenti dei servizi competenti, allorche' ricorrano i presupposti per la disposizione di trattamenti sanitari obbligatori e per l'emanazione di ordinanze aventi carattere contingibile ed urgente ne informano direttamente il sindaco. 5. Il sindaco ha altresi' la facolta' di avvalersi dei servizi di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro per l'acquisizione di informazioni o pareri che ritenga necessari per l'esercizio delle proprie funzioni, dandone comunicazione al presidente del comitato di gestione. 6. Il servizio di prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, in sua carenza, la competente unita' operativa deve coordinare con il sindaco i provvedimenti di propria competenza, di cui al quarto comma dell'art. 6, al secondo e terzo comma dell'art. 8 ed al quarto e quinto comma dell'art. 48, decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, nonche' ogni altro provvedimento relativo all'igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro che possa determinare ricadute sulle funzioni in materia di sanita' pubblica e di tutela ambientale gia' di competenza dell'ufficiale sanitario, del medico provinciale e del veterinario provinciale. E' tenuto, altresi', a segnalare al sindaco la presenza di fattori di rischio che possano investirne la competenza quale autorita' sanitaria locale, con particolare riferimento alle aziende che ricadono nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 ed alle industrie insalubri. Ove le norme vigenti prevedono l'intesa od il coordinamento medesimi con il medico provinciale o l'ufficiale sanitario, l'intesa od il coordinamento sono realizzati con il direttore dell'unita' operativa di igiene pubblica e del territorio. 7. In relazione alle funzioni esercitate a norma del presente articolo, il sindaco fornisce alla Giunta comunale elementi e dati di conoscenza. 8. Il sindaco del Comune di Firenze, per provvedimenti che interessano il comune, puo' avvalersi indifferentemente dei servizi di una delle unita' sanitarie locali dell'area comunale. Art. 5. Regolamenti e loro riordino 1. Per il riordino della normativa e regolamentare vigente, di cui al r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 ed all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, la regione emana apposite direttive ai comuni, anche in forma di regolamenti tipo, che prevedano tra l'altro forme di collaborazione diretta tra gli uffici comunali ed i servizi territoriali delle unita' sanitarie locali. 2. Entro novanta giorni dalla emanazione delle direttive regionali, i comuni adeguano alle stesse i propri regolamenti. Eventuali disposizioni non conformi sono approvate dal consiglio comunale acquisito il parere dei competenti servizi dell'unita' locale. 3. Per l'acquisizione e la modificazione dei regolamenti comunali edilizio e di polizia mortuaria, di quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, nonche' di ogni altro regolamento con rilevanza igienico-sanitaria ed ambientale, il comune acquisisce il parere dei competenti servizi dell'unita' sanitaria locale. Art. 6. Competenze della regione 1. La regione, salve le specifiche competenze attribuite dalla presente legge e da norme statali, esercita compiti di indirizzo, organizzazione, coordinamento e verifica delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica, veterinaria e farmaceutica. A tal fine le unita' sanitarie locali sono tenute a fornire i dati epidemiologici, organizzativi e di attivita' espressamente richiesti. 2. I provvedimenti di cui agli artt. 128, 193, 194 e 201 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, sono adottati dalla giunta regionale che a tal fine si avvale dei servizi delle unita' sanitarie locali con le procedure di cui al secondo comma del precedente art. 4".