IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
               Sostituzione degli artt. 2, 3, 4, 5, e 6
             della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69
 
   1.  Gli  artt.  2,  3,  4, 5, e 6 della legge regionale 17 ottobre
1983, n. 69 sono sostituiti dai seguenti:
                               Art. 2.
                    Ripartizione delle competenze
 
   1. I soggetti titolari della gestione dei servizi sanitari, di cui
all'art. 2 della legge regionale 26 maggio 1986, n. 26  e  successive
modificazioni,  esercitano  le  funzioni  di cui al precedente art. 1
mediante gli organi previsti dagli artt. 2 e 6 della legge  regionale
medesima,  secondo  la  ripartizione  di  competenze  ivi stabilite e
mediante i corrispondenti servizi.
                               Art. 3.
                      Competenze del presidente
                        della Giunta regionale
 
   1.  Il  presidente  della  Giunta  regionale  emette  ordinanze di
carattere contingibile e urgente  in  materia  di  igiene  e  sanita'
pubblica  e  di  polizia  veterinaria di cui all'art. 32, terzo comma
della legge 23 dicembre  1978,  n.  833,  con  efficacia  sull'intero
territorio regionale o su parte di esso comprendente piu' comuni.
   2. Il presidente della giunta regionale interviene su proposta dei
competenti servizi della Regione Toscana.
   3.  I  sindaci provvedono all'esecuzione delle ordinanze di cui al
primo comma. Nei casi di inadempienza,  il  presidente  della  giunta
regionale provvede con poteri sostitutivi.
   4.  In  materia  di  inquinamento  ambientale  il presidente della
Giunta regionale puo' impartire direttive ai comuni  ed  alle  unita'
sanitarie locali.
   5.   Il   presidente   della   Giunta   regionale   puo'  disporre
l'attuazione,  da  parte  dei  servizi  di  prevenzione   dell'unita'
sanitaria locale, di specifici programmi di sanita' pubblica e tutela
degli ambienti di vita e di lavoro.
                               Art. 4.
                        Competenze del sindaco
 
   1.  Il  sindaco,  quale autorita' sanitaria locale, adotta tutti i
provvedimenti di autorizzazione, concessione e prescrizione  gia'  di
competenza  dell'ufficiale  sanitario,  del  medico provinciale e del
veterinario provinciale, fatte salve le competenze regionali e quelle
attribuite  alle unita' sanitarie locali ai sensi del successivo art.
18.
   2. A tal fine il sindanco richiede ed acquisisce pareri e proposte
tramite i dirigenti  dei  competenti  servizi  dell'unita'  sanitaria
locale, dandone comunicazione al presidente del comitato di gestione.
In  particolare,  per  i provvedimenti di cui agli artt. 93, 96 e 105
del decreto presidenziale 13 febbraio 1964,  n.  185,  acquisisce  il
parere obbligatorio della commissione regionale per la prevenzione di
rischi da radiazioni ionizzanti di cui alla legge regionale 28 aprile
1977, n. 27.
   Il  sindaco  puo'  altresi'  richiedere  ed acquisire proposte dai
Servizi Multizonali di Prevenzione.
   3.  Il sindaco, ove adotti un provvedimento non conforme al parere
o alla proposta trasmessagli, ne da' comunicazione al  dirigente  del
servizio  interessato  ed  al  presidente  del  comitato  di gestione
dell'unita' sanitaria locale.
   4.  I  dirigenti  dei  servizi  competenti,  allorche' ricorrano i
presupposti per la disposizione di trattamenti sanitari obbligatori e
per  l'emanazione  di  ordinanze  aventi  carattere  contingibile  ed
urgente ne informano direttamente il sindaco.
   5.  Il sindaco ha altresi' la facolta' di avvalersi dei servizi di
prevenzione,  igiene  e  sicurezza   nei   luoghi   di   lavoro   per
l'acquisizione  di  informazioni  o  pareri che ritenga necessari per
l'esercizio  delle  proprie  funzioni,   dandone   comunicazione   al
presidente del comitato di gestione.
   6.  Il  servizio  di  prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro,  in  sua  carenza,  la  competente  unita'   operativa   deve
coordinare  con  il sindaco i provvedimenti di propria competenza, di
cui al quarto comma dell'art. 6, al secondo e terzo comma dell'art. 8
ed  al  quarto  e  quinto  comma dell'art. 48, decreto del Presidente
della  Repubblica  19  marzo  1956,  n.  303,  nonche'   ogni   altro
provvedimento  relativo  all'igiene  e sicurezza nei luoghi di lavoro
che possa determinare ricadute sulle funzioni in materia  di  sanita'
pubblica  e  di  tutela  ambientale gia' di competenza dell'ufficiale
sanitario, del medico provinciale e del veterinario  provinciale.  E'
tenuto,  altresi',  a  segnalare al sindaco la presenza di fattori di
rischio  che  possano  investirne  la  competenza   quale   autorita'
sanitaria  locale,  con  particolare  riferimento  alle  aziende  che
ricadono nel campo di applicazione del decreto del  Presidente  della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 ed alle industrie insalubri. Ove le
norme vigenti prevedono l'intesa od il coordinamento medesimi con  il
medico   provinciale   o   l'ufficiale   sanitario,  l'intesa  od  il
coordinamento sono realizzati con il direttore dell'unita'  operativa
di igiene pubblica e del territorio.
   7.  In  relazione  alle  funzioni  esercitate a norma del presente
articolo, il sindaco fornisce alla Giunta comunale elementi e dati di
conoscenza.
   8.  Il  sindaco  del  Comune  di  Firenze,  per  provvedimenti che
interessano il comune, puo' avvalersi indifferentemente  dei  servizi
di una delle unita' sanitarie locali dell'area comunale.
                               Art. 5.
                     Regolamenti e loro riordino
 
   1. Per il riordino della normativa e regolamentare vigente, di cui
al r.d. 27 luglio 1934, n.  1265  ed  all'art.  31  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, la regione emana
apposite direttive ai comuni, anche in forma di regolamenti tipo, che
prevedano  tra l'altro forme di collaborazione diretta tra gli uffici
comunali ed i servizi territoriali delle unita' sanitarie locali.
   2.   Entro   novanta   giorni  dalla  emanazione  delle  direttive
regionali, i  comuni  adeguano  alle  stesse  i  propri  regolamenti.
Eventuali  disposizioni  non  conformi  sono  approvate dal consiglio
comunale acquisito  il  parere  dei  competenti  servizi  dell'unita'
locale.
   3.  Per l'acquisizione e la modificazione dei regolamenti comunali
edilizio e di polizia mortuaria, di quelli previsti dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e dalla legge
10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni,  nonche'  di  ogni
altro  regolamento con rilevanza igienico-sanitaria ed ambientale, il
comune  acquisisce  il  parere  dei  competenti  servizi  dell'unita'
sanitaria locale.
                               Art. 6.
                       Competenze della regione
 
   1.  La  regione,  salve  le specifiche competenze attribuite dalla
presente legge e da norme statali,  esercita  compiti  di  indirizzo,
organizzazione, coordinamento e verifica delle funzioni in materia di
igiene e sanita' pubblica, veterinaria e farmaceutica. A tal fine  le
unita'  sanitarie locali sono tenute a fornire i dati epidemiologici,
organizzativi e di attivita' espressamente richiesti.
   2.  I provvedimenti di cui agli artt. 128, 193, 194 e 201 del r.d.
27 luglio 1934, n. 1265 e  successive  modificazioni,  sono  adottati
dalla  giunta  regionale  che  a tal fine si avvale dei servizi delle
unita' sanitarie locali con le procedure di cui al secondo comma  del
precedente art. 4".