IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per  gli interventi previsti dalla legge regionale 15 dicembre
1982, n. 93 e successive modificazioni concernente norme  in  materia
di  servizi a favore delle persone anziane ed inabili, e' autorizzata
per l'anno 1990 l'ulteriore spesa di lire 10.250.000.000.
   2.   L'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente  legge
gravera' sui seguenti  capitoli  del  bilancio  di  previsione  della
Regione per l'anno 1990:
     a) quanto a lire 9.900.000.000 sul cap. 22805;
     b) quanto a lire 350.000.000 sul cap. 22820.
   3.  Alla  copertura della spesa di lire 10.250.000.000 si provvede
mediante riduzione di pari importo  dello  stanziamento  iscritto  al
cap.   50000  "Fondo  globale  per  il  finanziamento  di  spese  per
l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)" della parte spesa
del  bilancio  di  previsione  della Regione per l'anno 1990 a valere
sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8  al  bilancio
stesso.