IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93 e successive modificazioni concernente norme in materia di servizi a favore delle persone anziane ed inabili, e' autorizzata per l'anno 1990 l'ulteriore spesa di lire 10.250.000.000. 2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge gravera' sui seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990: a) quanto a lire 9.900.000.000 sul cap. 22805; b) quanto a lire 350.000.000 sul cap. 22820. 3. Alla copertura della spesa di lire 10.250.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti)" della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso.