IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Il bando di gara per appalti di opere pubbliche, il cui importo
e' pari o superiore a 5 milioni di unita' di conto  europea,  esclusa
l'imposta  sul  valore aggiunto, e' inviato, quale che sia il sistema
di aggiudicazione, all'ufficio delle  pubblicazioni  ufficiali  delle
Comunita' europee per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' stesse.