IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il bando di gara per appalti di opere pubbliche, il cui importo e' pari o superiore a 5 milioni di unita' di conto europea, esclusa l'imposta sul valore aggiunto, e' inviato, quale che sia il sistema di aggiudicazione, all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' stesse.