IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 1 della legge regionale 16 novembre 1988, n. 73 e' sostituito dal seguente: "Art. 1. 1. A modifica di quanto disposto dall'articolo 1, terzo comma, della legge regionale 15 gennaio 1983, n. 2, modificata dalla legge regionale 15 gennaio 1983, n. 3, il personale messo a disposizione della regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 1978 ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e da questa provvisoriamente assegnato al comune di Roma ed all'amministrazione provinciale di Latina, nei cui confronti non sia stato disposto l'inquadramento fra il personale comunale e provinciale, ai sensi del citato articolo 1, terzo comma, consegue, a domanda, l'inquadramento nei ruoli regionali, anche in soprannumero, a far data dal 1 febbraio 1981".