IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Pareggio della gestione tecnico-finanziaria del fondo 1. All'articolo 8 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 sono aggiunti i seguenti commi: "Entro il 30 settembre di ciascun anno il bilancio tecnico-attuariale del fondo e' presentato all'Ufficio di Presidenza, che accerta in modo analitico l'andamento della gestione. All'inizio di ogni legislatura, ovvero per quanto concerne la legislatura in corso, a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'eventuale disavanzo finanziario del fondo puo' essere ripianato con una contribuzione "una tantum" a valere sulle spese di funzionamento del Consiglio regionale, in modo da assicurare, entro un quinquennio, il pareggio della gestione tecnico-finanziaria del fondo. Per la legislatura in corso, il disavanzo finanziario del fondo e' ripianato con contribuzione "una tantum" a carico dell'esercizio 1990. Le norme di cui ai predetti commi, restano in vigore fino alla emanazione della legge-quadro nazionale che regolera' la materia".