IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
        Pareggio della gestione tecnico-finanziaria del fondo
 
   1.  All'articolo  8 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 sono
aggiunti i seguenti commi:
   "Entro   il   30   settembre   di   ciascun   anno   il   bilancio
tecnico-attuariale del fondo e' presentato all'Ufficio di Presidenza,
che accerta in modo analitico l'andamento della gestione.
   All'inizio  di  ogni  legislatura,  ovvero  per quanto concerne la
legislatura in corso, a far tempo dalla data  di  entrata  in  vigore
della  presente  legge,  l'eventuale  disavanzo finanziario del fondo
puo' essere ripianato con una contribuzione  "una  tantum"  a  valere
sulle  spese  di  funzionamento  del  Consiglio regionale, in modo da
assicurare,  entro  un  quinquennio,  il  pareggio   della   gestione
tecnico-finanziaria del fondo.
   Per la legislatura in corso, il disavanzo finanziario del fondo e'
ripianato con contribuzione  "una  tantum"  a  carico  dell'esercizio
1990.
   Le  norme  di  cui  ai predetti commi, restano in vigore fino alla
emanazione della legge-quadro nazionale che regolera' la materia".