IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art.  6  della  legge  provinciale  21  agosto  1978, n. 46,
modificato dall'art. 1 della legge provinciale 25 ottobre 1989, n. 9,
e' sostituito dal seguente:
 
                               "Art. 6.
      Requisiti di eta' in riferimento alle singole prestazioni
 
   1. I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti di eta' per
beneficiare delle varie prestazioni:
     a)  per la pensione per invalidi civili assoluti: avere compiuto
il 18› anno di eta' e non avere superato il 65›;
     b)  per  la  pensione  per  invalidi  civili parziali: non avere
superato il 65› anno di eta';
     c) per la pensione per sordomuti: avere superato il 18› anno
di eta'.
   2.  Per  le  altre  prestazioni economiche previste dalla presente
legge non sono stabiliti limiti di eta' minimi o massimi."