IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 6 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, modificato dall'art. 1 della legge provinciale 25 ottobre 1989, n. 9, e' sostituito dal seguente: "Art. 6. Requisiti di eta' in riferimento alle singole prestazioni 1. I richiedenti devono possedere i seguenti requisiti di eta' per beneficiare delle varie prestazioni: a) per la pensione per invalidi civili assoluti: avere compiuto il 18 anno di eta' e non avere superato il 65; b) per la pensione per invalidi civili parziali: non avere superato il 65 anno di eta'; c) per la pensione per sordomuti: avere superato il 18 anno di eta'. 2. Per le altre prestazioni economiche previste dalla presente legge non sono stabiliti limiti di eta' minimi o massimi."