IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' della legge
 
   1.  La  presente  legge disciplina l'organizzazione amministrativa
degli enti  regionali  per  il  diritto  allo  studio  universitario,
istituiti ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 19 ottobre 1982,
n. 30 ed operanti nell'ambito delle Universita' di:
     a) Ancona;
     b) Camerino;
     c) Macerata;
     d) Urbino.
   Nella presente legge gli enti regionali per il diritto allo studio
universitario vengono indicati con la sola parola "Ente".