IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' della legge 1. La presente legge disciplina l'organizzazione amministrativa degli enti regionali per il diritto allo studio universitario, istituiti ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 19 ottobre 1982, n. 30 ed operanti nell'ambito delle Universita' di: a) Ancona; b) Camerino; c) Macerata; d) Urbino. Nella presente legge gli enti regionali per il diritto allo studio universitario vengono indicati con la sola parola "Ente".