la seguente legge: Art. 1. Definizione di animali esotici 1. Ai fini della presente legge si fa riferimento alla legge 19 dicembre 1975 n. 874 sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione. 2. Non sono oggetto della presente legge gli animali invertebrati, i pesci e gli anfibi. 3. La Giunta regionale, con deliberazione da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge individua, limitatamente agli uccelli, l'assoggettabilita' delle diverse specie alla regolamentazione regionale.