la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                    Definizione di animali esotici
 
   1.  Ai  fini  della presente legge si fa riferimento alla legge 19
dicembre 1975  n.  874  sul  commercio  internazionale  delle  specie
animali e vegetali in via di estinzione.
   2. Non sono oggetto della presente legge gli animali invertebrati,
i pesci e gli anfibi.
   3.  La  Giunta  regionale,  con  deliberazione  da  emanarsi entro
sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore   della   presente   legge
individua,  limitatamente  agli  uccelli,  l'assoggettabilita'  delle
diverse specie alla regolamentazione regionale.