la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Allo  scopo  di  integrare  il sistema di provvidenze previste
dalla  vigente  legislazione  dello  Stato  a  favore  dei   soggetti
portatori  di  handicap,  e'  corrisposto  a  carico  della Provincia
autonoma di Trento un assegno mensile non reversibile ai  mutilati  e
invalidi  civili  ed  ai sordomuti, residenti in provincia di Trento,
nei cui confronti lo stato di minorazione sia stato o venga accertato
dalle competenti commissioni sanitarie con effetto da data successiva
a  quella  di  compimento  del  sessantacinquesimo  anno   di   eta',
sempreche'  i  predetti  soggetti  non  abbiano titolo a percepire la
pensione sociale ai sensi delle norme in vigore.
   2.  Lo  stato  di  minorazione  richiesto  per  poter  beneficiare
dell'assegno di cui al comma 1 e', per i mutilati e invalidi  civili,
quello  previsto per poter fruire della pensione di inabilita' di cui
all'articolo 12 della legge  30  marzo  1971,  n.  118  e  successive
modificazioni,   ovvero   quello  che  da'  titolo  alla  concessione
dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della predetta  legge  n.
118  e  successive modificazioni; per i sordomuti, e' quello previsto
ai fini della concessione  della  pensione  non  reversibile  di  cui
all'articolo  1  della  legge  26  maggio  1970,  n. 381 e successive
modificazioni.
   3.  Hanno  diritto  alla  corresponsione  dell'assegno previsto al
comma 1 i soggetti il cui reddito  personale  annuo  non  superi  nel
periodo  precedente,  determinato  ai  sensi  del comma 1, lettera a)
dell'articolo 4, l'importo di  Lire  14.000.000,  rispettivamente  di
Lire  3.800.000  nel  caso  dei  mutilati ed invalidi parziali di cui
all'articolo 13 della legge  30  marzo  1971,  n.  118  e  successive
modificazioni.