la seguente legge: Art. 1. 1. Allo scopo di integrare il sistema di provvidenze previste dalla vigente legislazione dello Stato a favore dei soggetti portatori di handicap, e' corrisposto a carico della Provincia autonoma di Trento un assegno mensile non reversibile ai mutilati e invalidi civili ed ai sordomuti, residenti in provincia di Trento, nei cui confronti lo stato di minorazione sia stato o venga accertato dalle competenti commissioni sanitarie con effetto da data successiva a quella di compimento del sessantacinquesimo anno di eta', sempreche' i predetti soggetti non abbiano titolo a percepire la pensione sociale ai sensi delle norme in vigore. 2. Lo stato di minorazione richiesto per poter beneficiare dell'assegno di cui al comma 1 e', per i mutilati e invalidi civili, quello previsto per poter fruire della pensione di inabilita' di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni, ovvero quello che da' titolo alla concessione dell'assegno mensile di cui all'articolo 13 della predetta legge n. 118 e successive modificazioni; per i sordomuti, e' quello previsto ai fini della concessione della pensione non reversibile di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni. 3. Hanno diritto alla corresponsione dell'assegno previsto al comma 1 i soggetti il cui reddito personale annuo non superi nel periodo precedente, determinato ai sensi del comma 1, lettera a) dell'articolo 4, l'importo di Lire 14.000.000, rispettivamente di Lire 3.800.000 nel caso dei mutilati ed invalidi parziali di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni.