la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           Rifinanziamento
 
   1.  La  legge  regionale  29  marzo  1988, n. 17 recante ulteriori
modificazioni alla legge regionale 15 luglio 1985, n. 46 e successive
modificazioni,   concernente  la  concessione  di  incentivi  per  la
realizzazione di impianti di risalita  e  di  connesse  strutture  di
servizio,  e'  rifinanziata,  per l'anno 1990, con lo stanziamento di
lire 3 miliardi.