la seguente legge: Art. 1. 1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 16 giugno 1980, n. 59, e' modificato come segue: "1. L'asilo nido e' un servizio socio-educativo d'interesse pubblico che, nel quadro della politica generale educativa e formativa della prima infanzia e socio sanitaria dell'ente locale, accoglie i bambini fino a 3 anni d'eta', concorrendo efficacemente con le famiglie alla loro educazione e formazione. Non puo' costituire causa d'esclusione alcuna minorazione psico-fisica del bambino".