la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 16 giugno
1980, n. 59, e' modificato come segue:
   "1.  L'asilo  nido  e'  un  servizio  socio-educativo  d'interesse
pubblico  che,  nel  quadro  della  politica  generale  educativa   e
formativa  della  prima  infanzia e socio sanitaria dell'ente locale,
accoglie i bambini fino a 3 anni  d'eta',  concorrendo  efficacemente
con   le  famiglie  alla  loro  educazione  e  formazione.  Non  puo'
costituire causa d'esclusione  alcuna  minorazione  psico-fisica  del
bambino".