IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 4 della legge regionale 26 novembre 1986, n. 70, e' modificato come segue: "Gli Enti delegati sono tenuti a presentare alla Giunta regionale - Servizio Artigianato - entro il 30 aprile di ogni anno - le relazioni consuntive sull'impiego dei fondi erogati dalla Regione Abruzzo per l'attivita' da essi svolta nell'anno precedente in relazione ai compiti delegati connessi alla presente legge".