IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art.  4  della  legge  regionale  26  novembre  1986,  n. 70, e'
modificato come segue:
    "Gli Enti delegati sono tenuti a presentare alla Giunta regionale
- Servizio Artigianato - entro  il  30  aprile  di  ogni  anno  -  le
relazioni  consuntive  sull'impiego  dei  fondi erogati dalla Regione
Abruzzo per  l'attivita'  da  essi  svolta  nell'anno  precedente  in
relazione ai compiti delegati connessi alla presente legge".