IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'art. 1 della L.R. n. 45 del 2 giugno 1988 e' cosi' modificato:
   "I   soci   beneficiari   di  cooperative  o  societa'  ammesse  a
finanziamento ai sensi della legge regionale 11.11.1986  n.  63,  che
per  qualsiasi  ragione rinuncino alla posizione di socio lavoratore,
possono  essere  sostituiti,   con   decisione   del   Consiglio   di
Amministrazione  della cooperativa, in ogni momento, da altri soci in
possesso dei requisiti richiesti dalla legge medesima. Della avvenuta
sostituzione  il  Presidente  della  cooperativa da' comunicazione al
Presidente della Giunta Regionale ed all'Ente convenzionato".
   Gli  effetti  economici relativi alle sostituzioni di cui al comma
precedente decorrono  dal  giorno  dell'avvenuta  comunicazione  alla
Regione   ed   all'Ente   convenzionato,  a  condizione  che  vi  sia
l'approvazione da parte della Giunta Regionale.