IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 1 della L.R. n. 45 del 2 giugno 1988 e' cosi' modificato: "I soci beneficiari di cooperative o societa' ammesse a finanziamento ai sensi della legge regionale 11.11.1986 n. 63, che per qualsiasi ragione rinuncino alla posizione di socio lavoratore, possono essere sostituiti, con decisione del Consiglio di Amministrazione della cooperativa, in ogni momento, da altri soci in possesso dei requisiti richiesti dalla legge medesima. Della avvenuta sostituzione il Presidente della cooperativa da' comunicazione al Presidente della Giunta Regionale ed all'Ente convenzionato". Gli effetti economici relativi alle sostituzioni di cui al comma precedente decorrono dal giorno dell'avvenuta comunicazione alla Regione ed all'Ente convenzionato, a condizione che vi sia l'approvazione da parte della Giunta Regionale.