IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'art. 1 della L.R. 12 aprile 1988, n. 38, recante: "Interventi
in  favore  delle  cooperative  e  delle  imprese  agricole"  e'   da
interpretare  nel  senso  che  le  cooperative  agricole  di cui alle
lettere a) e b) e  le  associazioni  dei  produttori  e  Consorzi  di
cooperative  agricole, di cui alla lettera c), sono quelle i cui soci
conferiscono prodotti derivanti, dalla agricoltura  abruzzese  ovvero
lavorano   e/o   trasformano,  conservano  e/o  commercializzano  nel
territorio regionale.
   2.  Le  provvidenze  previste  dalla stessa legge vanno erogate ai
soggetti di cui al comma precedente in proporzione  dei  conferimenti
dei  prodotti  della agricoltura abruzzese, ovvero in proporzione dei
prodotti lavorati, conservati, trasformati e  commercializzati  nelle
aziende abruzzesi.
   3.  Per l'erogazione dei benefici in parola i soggetti interessati
devono produrre idonea certificazione rilasciata nelle forme di rito.