IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 1 della L.R. 12 aprile 1988, n. 38, recante: "Interventi in favore delle cooperative e delle imprese agricole" e' da interpretare nel senso che le cooperative agricole di cui alle lettere a) e b) e le associazioni dei produttori e Consorzi di cooperative agricole, di cui alla lettera c), sono quelle i cui soci conferiscono prodotti derivanti, dalla agricoltura abruzzese ovvero lavorano e/o trasformano, conservano e/o commercializzano nel territorio regionale. 2. Le provvidenze previste dalla stessa legge vanno erogate ai soggetti di cui al comma precedente in proporzione dei conferimenti dei prodotti della agricoltura abruzzese, ovvero in proporzione dei prodotti lavorati, conservati, trasformati e commercializzati nelle aziende abruzzesi. 3. Per l'erogazione dei benefici in parola i soggetti interessati devono produrre idonea certificazione rilasciata nelle forme di rito.