IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   E'  attribuita ai Comuni, con la procedura prevista dalla legge 24
novembre 1981, n. 689, e dal decreto del Presidente della  Repubblica
29  luglio 1982, n. 571, l'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie di competenza regionale in materia di commercio,  fiere  e
mercati.
   Il  50%  dei  proventi  e'  trattenuto  dai Comuni ed il 50% viene
versato alla Regione.