IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. E' attribuita ai Comuni, con la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale in materia di commercio, fiere e mercati. Il 50% dei proventi e' trattenuto dai Comuni ed il 50% viene versato alla Regione.