IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                       IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Alla  ripartizione  tra  gli  enti provinciali per il turismo e le
aziende di soggiorno, delle somme pervenute alla  Regione,  ai  sensi
degli  articoli  6  e  10  del  decreto  legge  2  marzo 1989, n. 66,
convertito con modificazioni dalla legge  24  aprile  1989,  n.  144,
provvede  la  giunta  regionale sulla base dell'ammontare delle somme
devolute a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988.