IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Alla ripartizione tra gli enti provinciali per il turismo e le aziende di soggiorno, delle somme pervenute alla Regione, ai sensi degli articoli 6 e 10 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, provvede la giunta regionale sulla base dell'ammontare delle somme devolute a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988.