IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il regime provvisorio nella gestione finanziaria delle opere acquedottistiche, citato nel primo comma dell'art. 42 della legge regionale 16 settembre 1987, n. 66, e' prorogato, per ciascun ambito territoriale dei Consorzi Comprensoriali, sino alla definizione dei mutui di cui all'art. 41 della legge stessa e comunque non oltre il 31 dicembre 1990.