IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
    Il  regime  provvisorio  nella  gestione  finanziaria delle opere
acquedottistiche, citato nel primo comma  dell'art.  42  della  legge
regionale  16 settembre 1987, n. 66, e' prorogato, per ciascun ambito
territoriale dei Consorzi Comprensoriali, sino alla  definizione  dei
mutui  di  cui all'art. 41 della legge stessa e comunque non oltre il
31 dicembre 1990.