IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Alla   commissione   giudicatrice   d'esame   per   l'abilitazione
all'esercizio  della  professione  di  guida  turistica,   interprete
turistico ed accompagnatore turistico, di cui all'art. 39 della legge
regionale 14 luglio 1987, n. 39,  si  applicano,  limitatamente  alla
validita'  delle  sedute,  le  disposizioni contenute nel terzo comma
dell'art. 2 della legge regionale 26  maggio  1986,  n.  17,  recante
"Norme  integrative alla disciplina regionale in materia di procedure
concorsuali", purche' i componenti presenti siano in  possesso  delle
esperienze necessarie in relazione alle materie d'esame.