IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Alla commissione giudicatrice d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico, di cui all'art. 39 della legge regionale 14 luglio 1987, n. 39, si applicano, limitatamente alla validita' delle sedute, le disposizioni contenute nel terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 26 maggio 1986, n. 17, recante "Norme integrative alla disciplina regionale in materia di procedure concorsuali", purche' i componenti presenti siano in possesso delle esperienze necessarie in relazione alle materie d'esame.