la seguente legge: TITOLO 1 MODIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL TITOLO IV (I CONTRATTI) DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 1980, N. 106 Art. 1. Modificazioni e abrogazioni 1. Le disposizioni contenute nel Titolo IV (I Contratti) della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106 concemente "Norme sulla costituzione e il riparto del fondo sanitario regionale, sul bilancio, la contabilita' e l'amministrazione del patrimonio in materia di servizi di competenza delle unita' Socio-Sanitarie Locali (U.S.S.L.)", sono abrogate e sostituite dalle seguenti: "Art. 101. Disposizioni generali. 1. I contratti passivi per i beni e i servizi di competenza delle U.S.S.L., eccettuati i servizi di tesoreria, d'importo inferiore a 300 milioni di lire, IVA esclusa, possono essere conclusi per trattativa privata secondo la procedura prevista dal successivo art. 106. 2. E' inoltre ammessa la trattativa privata, qualunque sia l'importo, quando: a) le gare di cui al successivo terzo comma siano andate deserte ovvero siano state presentate offerte non valide, purche' le condizioni iniziali del contratto non vengano sostanzialmente modificate; b) si tratti di beni o servizi che una sola ditta puo' fornire con i requisiti tecnici o le modalita' richieste, o la cui produzione sia garantita da privativa industriale; c) si debbano prendere in locazione immobili da destinare a servizi o uffici dell'U.S.S.L., previa acquisizione del parere di congruita' dell'ufficio tecnico erariale o del servizio provinciale del genio civile competenie per territorio; d) si tratti di prestazioni da eseguire nell'ambito di ricerche, esperimenti e studi; e) l'eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili, che devono essere indicati nella delibera di cui al successivo art. 102, non consenta l'indugio delle gare. 3. I contratti attivi, di importo superiore a 20 milioni, e i contratti passivi di importo superiore a 300 milioni di lire, IVA esclusa, sono conclusi per licitazione privata o appalto-concorso, secondo quanto previsto dal presente titolo. 4. E' ammesso il ricorso al sistema in economia nei casi previsti dai successivi articoli 111 e 112. 5. Le forniture di beni e di servizi sono aggiudicate mediante licitazione privata ovvero appalto concorso, oppure sono affidate a seguito di trattativa privata, secondo quanto disposto nei precedenti commi del presente articolo e negli articoli seguenti della presente legge, nonche' nel capitolato generale. 6. Si fa luogo all'appalto-concorso solo quando l'offerta debba contenere soluzioni tecniche di processo ovvero utilizzazioni funzionali dotate di rilevante progettualita'. 7. Nei capitolati speciali regolanti le forniture possono essere inserite ulteriori clausole integrative di quelle del capitolato generale approvato con legge Regionale. 8. Gli inviti alla partecipazione alle gare di licitazione privata ed agli appalti concorso, devono essere spediti con raccomandata almeno ventuno giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 9. Nelle licitazioni private il verbale di aggiudicazione tiene luogo di contratto, ad ogni effetto. Art. 102. Deliberazione a contrattare. 1. La deliberazione a contrattare e' adottata dal Comitato di Gestione e deve indicare: a) gli scopi che si intendono conseguire; b) l'oggetto e le clausole del contratto ritenute essenziali, nonche' le forme da osservare per la sua stipulazione; c) le modalita' di scelta del contraente e, ove si tratti di trattativa privata, le ragioni che la giustificano, nonche' l'indicazione di almeno tre imprese da invitare alla trattativa stessa, salvo i casi previsti dall'articolo precedente, secondo comma, lettera b); d) in caso di appalto-concorso, la commissione di esperti, prevista dal successivo art. 105, nonche' l'organo tecnico-collegiale incaricato delle valutazioni qualitative eventualmente previste nelle aggiudicazioni a seguito di licitazione privata; e) il capitolo del bilancio su cui va imputata l'entrata o la spesa. 2. In caso di urgenza, l'avvio della procedura di contrattazione puo' essere disposto dal Presidente del Comitato di Gestione. Art. 103. Licitazione privata. 1. Salvo quanto disposto dalle Leggi dello Stato, portanti recepimento di Direttive della CEE, la licitazione privata e' preceduta da avviso da pubblicarsi almeno su un quotidiano a diffusione nazionale. 2. Il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara non puo' essere inferiore a quindici giorni. 3. La gara per licitazione privata si svolge nel luogo e nell'ora stabiliti dal bando; essa e' presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione o da un suo delegato, con l'assistenza del direttore amministrativo o di altro funzionario dell'U.S.S.L. di livello direttivo. 4. Al termine della gara, chi la presiede procede all'aggiudicazione. 5. La gara e' dichiarata deserta qualora non siano presentate almeno due offerte. 6. Il verbale di aggiudicazione e' efficace, ancorche' manchi la sottoscrizione dell'aggiudicatario. Art. 104. Criteri di aggiudicazione a seguito di licitazione privata. 1. Le forniture sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri: a) al prezzo piu' basso; b) a favore dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualita', il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. 2. Nei casi previsti dalla lettera b) del precedente primo comma, l'ente deve specificare, nella lettera di invito o nell'eventuale capitolato speciale, quali punteggi valutativi debbano essere assegnati alla qualita' e alle altre caratteristiche tecniche e di fornitura considerate complementari. Tali punteggi nel loro totale massimo, debbono essere pari al punteggio massimo attribuibile alla migliore offerta economica rappresentata dal prezzo. 3. L'attribuzione dei punteggi di cui al precedente secondo comma deve essere effettuata irrevocabilmente prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, e di tale attribuzione deve redigersi apposito verbale. 4. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso, l'amministrazione, prima di procedere all'aggiudicazione, puo' chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facolta' di rigettare l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara. Art. 105. Appalto-concorso. 1. Per l'appalto-concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del precedente art. 103. 2. La valutazione economica e tecnica delle offerte e' affidata ad una commissione di esperti, in numero non inferiore a tre, nominata di volta in volta dal Comitato di Gestione; le mansioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente dell'U.S.S.L. 3. La commissione, entro il termine stabilito dal Comitato di Gestione, esamina le offerte e indica quella che ritiene debba essere accolta. 4. L'aggiudicazione e' deliberata dal Comitato di Gestione salva la facolta' di mandare deserta la gara ove esso ritenga di non condividere il parere espresso dalla commissione. Art. 106. Trattativa privata. 1. Per i contratti passivi da concludersi a trattativa privata, l'impresa o le imprese indicate nella deliberazione di cui al precedente art. 102 sono invitate entro dieci giorni dalla data in cui e' stata resa esecutiva la deliberazione stessa. 2. Alla trattativa privata prendono parte il Presidente del Comitato di Gestione o un suo delegato, e almeno un funzionario dell'U.S.S.L. di livello direttivo. 3. Il negoziato, da svolgersi separatamente con le imprese invitate e su ciascuna voce del capitolato speciale, puo' aver luogo in piu' sedute. E' redatto distinto processo verbale per ciascuna trattativa, controfirmato dai partecipanti. 4. I verbali predetti, compresi quelli relativi al negoziato eventualmente condotto con le imprese non aggiudicatarie, sono allegati al contratto e dopositati in libera visione presso la segreteria dell'U.S.S.L. per tutta la durata del contratto medesimo. 5. Quando trattasi di contratti passivi di valore inferiore a 100 milioni, la trattativa privata avviene mediante presentazione da parte delle imprese invitate, di offerta scritta nella quale sia indicato il prezzo per la fornitura del bene o del servizio. Le buste devono essere aperte contemporaneamente e subito siglate. La fornitura e' aggiudicata all'impresa che ha presentato l'offerta piu' vantaggiosa. 6. In ogni ipotesi di contratto attivo di valore superiore a 10 milioni, da concludersi mediante trattativa privata, l'offerta ritenuta piu' vantaggiosa viene pubblicata all'albo dell'U.S.S.L. per quindici giorni consecutivi, entro i quali chi non ha partecipato alla precedente fase di trattativa puo' far pervenire offerta piu' vantaggiosa. La U.S.S.L. ne da' notizia a colui che ebbe a formulare l'offerta pubblicata, il quale puo' effettuare, entro quindici giorni lun miglioramento di quest'ultima; dopo di che il contratto e' concluso con il migliore offerente. Art. 106-bis. Pubblicita' dei contratti. 1. I contratti ed i verbali per licitazioni private e appalti concorso, e tutti gli atti delle U.S.S.L. per cui occorra pubblicita' ed autenticita' della forma, sono ricevuti in forma pubblica amministrativa nellesclusivo interesse della U.S.S.L., dal coordinatore amministrativo, o suo delegato, che assume in tali funzioni la qualita' di ufficiale rogante ad ogni effetto di legge. 2. Per tali atti, le U.S.S.L. riscuotono i diritti di rogito. La riscossione e' effettuata a mezzo di marche segnatasse secondo le tariffe previste, per i diritti di segreteria, dall'art. 19- ter della legge 24 ottobre 1987, n. 440. La ripartizione dei relativi proventi sara' disciplinata con le procedure previste all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. 3. Il coordinatore amministrativo, o il suo delegato provvedono alla registrazione degli atti ai sensi della legge di registro e tiene lo speciale repertorio prescritto dalla medesima legge. Art. 107. Albo regionale dei fornitori di beni o di servizi. 1. E' costituito l'albo dei fonitori di beni e di servizi delle U.S.S.L. della regione Lombardia. 2. Chiunque intenda essere iscritto all'albo deve farne domanda alla regione Lombardia - Giunta regionale settore sanita' e igiene su carta legale, accompagnandola con i documenti prescritti dal capitolato generale e con la specificazione dell'oggetto delle forniture di beni e di servizi che il richiedente intende offrire agli enti. 3. Le norme sulla tenuta dell'albo e concernenti le ulteriori documentazioni richieste per l'iscrizione ad esso saranno contenute in apposito regolamento da approvarsi da parte della Giunta regionale entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge. 4. Gli iscritti all'albo che ne facciano richiesta, debbono essere invitati alle gare indette per licitazione privata e per appalto concorso, salvo motivata esclusione che deve essere comunicata all'escluso prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 5. La disposizione di cui al precedente comma si applica altresi' nei confronti del soggetto che e' in atto fornitore dell'ente, anche se esso non ne faccia richiesta. 6. E' sempre ammesso l'invito a partecipare alla gara nei confronti di chi non risulti iscritto all'albo dei fornitori, salvo che la relativa domanda di iscrizione sia stata motivatamente respinta. Art. 108. Condizioni e clausole del contratto. 1. I contratti devono avere termini e durata certi e, per le spese correnti, non possono superare la durata di tre anni. 2. Nei contratti non si puo' convenire l'accollo all'U.S.S.L. di qualsiasi specie di tributo gravante sul privato contraente, ne' concordare la corresponsione di interessi o di provvigioni a favore del privato contraente sulle somme che questi debba eventualmente anticipare per l'esecuzione del contratto. 3. Sono ammessi i pagamenti in acconto, in ragione delle parti di opere realizzate, dei beni forniti o delle prestazioni eseguite. 4. Nel caso di contratti di prestazione d'opera intellettuale e' ammesso il pagamento in acconto delle spese inerenti alla prestazione. 5. I contratti per la fornitura di beni e servizi devono prevedere la clausola del pagamento entro novata giorni dalla data di ricevimento della fattura o del documento equipollente e, comunque, dalla data di approvazione del collaudo, ovvero, se questo non abbia avuto luogo per fatto dell'amministrazione, da quella entro la quale il collaudo stesso doveva essere effettuato a norma di contratto. Art. 109. Ritardo nei pagamenti. 1. Qualora nei contratti di fornitura di beni e servizi l'emissione del titolo di spesa a favore del privato contraente ritardi oltre il termine previsto dal quinto comma del precedente art. 108, spettano al fornitore gli interessi moratori nella misura prevista dalle norme vigenti per gli appalti delle opere pubbliche. 2. I titoli di spesa relativi alle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa debbono essere emessi entro trenta giorni dalla emanazione dell'atto con cui e' avvenuto il riconoscimento. 3. In caso di ritardo, spettano al fornitore dal giorno successivo alla scadenza del suddetto termine, gli interessi computati a norma del precedente primo comma.