la seguente legge:
 
                               TITOLO 1
                   MODIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
                CONTENUTE NEL TITOLO IV (I CONTRATTI)
            DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 1980, N. 106
 
                               Art. 1.
                     Modificazioni e abrogazioni
 
   1.  Le  disposizioni  contenute  nel Titolo IV (I Contratti) della
legge regionale 31 dicembre 1980,  n.  106  concemente  "Norme  sulla
costituzione   e  il  riparto  del  fondo  sanitario  regionale,  sul
bilancio, la  contabilita'  e  l'amministrazione  del  patrimonio  in
materia  di servizi di competenza delle unita' Socio-Sanitarie Locali
(U.S.S.L.)", sono abrogate e sostituite dalle seguenti:
   "Art. 101. Disposizioni generali.
   1.  I contratti passivi per i beni e i servizi di competenza delle
U.S.S.L., eccettuati i servizi di tesoreria,  d'importo  inferiore  a
300  milioni  di  lire,  IVA  esclusa,  possono  essere  conclusi per
trattativa privata secondo la procedura prevista dal successivo  art.
106.
   2.  E'  inoltre  ammessa  la  trattativa  privata,  qualunque  sia
l'importo, quando:
     a) le gare di cui al successivo terzo comma siano andate deserte
ovvero  siano  state  presentate  offerte  non  valide,  purche'   le
condizioni   iniziali   del  contratto  non  vengano  sostanzialmente
modificate;
     b)  si  tratti di beni o servizi che una sola ditta puo' fornire
con i requisiti tecnici o le modalita' richieste, o la cui produzione
sia garantita da privativa industriale;
     c)  si  debbano  prendere  in  locazione immobili da destinare a
servizi o uffici dell'U.S.S.L., previa  acquisizione  del  parere  di
congruita'  dell'ufficio  tecnico erariale o del servizio provinciale
del genio civile competenie per territorio;
     d) si tratti di prestazioni da eseguire nell'ambito di ricerche,
esperimenti e studi;
     e) l'eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili,
che devono essere indicati nella delibera di cui al  successivo  art.
102, non consenta l'indugio delle gare.
   3.  I  contratti  attivi,  di  importo superiore a 20 milioni, e i
contratti passivi di importo superiore a 300  milioni  di  lire,  IVA
esclusa,  sono  conclusi  per licitazione privata o appalto-concorso,
secondo quanto previsto dal presente titolo.
   4.  E' ammesso il ricorso al sistema in economia nei casi previsti
dai successivi articoli 111 e 112.
   5.  Le  forniture  di  beni e di servizi sono aggiudicate mediante
licitazione privata ovvero appalto concorso, oppure sono  affidate  a
seguito di trattativa privata, secondo quanto disposto nei precedenti
commi del presente articolo e negli articoli seguenti della  presente
legge, nonche' nel capitolato generale.
   6.  Si  fa  luogo all'appalto-concorso solo quando l'offerta debba
contenere  soluzioni  tecniche  di  processo   ovvero   utilizzazioni
funzionali dotate di rilevante progettualita'.
   7.  Nei  capitolati speciali regolanti le forniture possono essere
inserite ulteriori clausole  integrative  di  quelle  del  capitolato
generale approvato con legge Regionale.
   8. Gli inviti alla partecipazione alle gare di licitazione privata
ed agli appalti concorso,  devono  essere  spediti  con  raccomandata
almeno  ventuno  giorni  prima  della  scadenza  del  termine  per la
presentazione delle offerte.
   9.  Nelle  licitazioni  private il verbale di aggiudicazione tiene
luogo di contratto, ad ogni effetto.
   Art. 102. Deliberazione a contrattare.
   1.  La  deliberazione  a  contrattare  e' adottata dal Comitato di
Gestione e deve indicare:
     a) gli scopi che si intendono conseguire;
     b)  l'oggetto  e  le clausole del contratto ritenute essenziali,
nonche' le forme da osservare per la sua stipulazione;
     c)  le  modalita'  di  scelta del contraente e, ove si tratti di
trattativa  privata,  le  ragioni  che   la   giustificano,   nonche'
l'indicazione  di  almeno  tre  imprese  da  invitare alla trattativa
stessa, salvo  i  casi  previsti  dall'articolo  precedente,  secondo
comma, lettera b);
     d)  in  caso  di  appalto-concorso,  la  commissione di esperti,
prevista dal successivo art. 105, nonche' l'organo tecnico-collegiale
incaricato delle valutazioni qualitative eventualmente previste nelle
aggiudicazioni a seguito di licitazione privata;
     e)  il  capitolo  del bilancio su cui va imputata l'entrata o la
spesa.
   2.  In  caso di urgenza, l'avvio della procedura di contrattazione
puo' essere disposto dal Presidente del Comitato di Gestione.
   Art. 103. Licitazione privata.
   1.  Salvo  quanto  disposto  dalle  Leggi  dello  Stato,  portanti
recepimento  di  Direttive  della  CEE,  la  licitazione  privata  e'
preceduta  da  avviso  da  pubblicarsi  almeno  su  un  quotidiano  a
diffusione nazionale.
   2.  Il  termine  di  presentazione della domanda di partecipazione
alla gara non puo' essere inferiore a quindici giorni.
   3.  La gara per licitazione privata si svolge nel luogo e nell'ora
stabiliti dal bando; essa e' presieduta dal Presidente  del  Comitato
di  Gestione  o  da  un  suo delegato, con l'assistenza del direttore
amministrativo  o  di  altro  funzionario  dell'U.S.S.L.  di  livello
direttivo.
   4.    Al   termine   della   gara,   chi   la   presiede   procede
all'aggiudicazione.
   5.  La  gara  e'  dichiarata  deserta qualora non siano presentate
almeno due offerte.
   6.  Il  verbale di aggiudicazione e' efficace, ancorche' manchi la
sottoscrizione dell'aggiudicatario.
   Art.  104.  Criteri  di  aggiudicazione  a  seguito di licitazione
privata.
   1.  Le  forniture  sono  aggiudicate  in  base ad uno dei seguenti
criteri:
     a) al prezzo piu' basso;
     b)   a  favore  dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa,
valutabile in base ad elementi diversi, quali il prezzo,  il  termine
di   esecuzione   o  di  consegna,  il  costo  di  utilizzazione,  il
rendimento, la qualita',  il  carattere  estetico  e  funzionale,  il
valore  tecnico,  il  servizio successivo alla vendita e l'assistenza
tecnica.
   2.  Nei casi previsti dalla lettera b) del precedente primo comma,
l'ente deve specificare, nella lettera  di  invito  o  nell'eventuale
capitolato   speciale,   quali  punteggi  valutativi  debbano  essere
assegnati alla qualita' e alle altre caratteristiche  tecniche  e  di
fornitura  considerate  complementari.  Tali punteggi nel loro totale
massimo, debbono essere pari al punteggio massimo  attribuibile  alla
migliore offerta economica rappresentata dal prezzo.
   3.  L'attribuzione dei punteggi di cui al precedente secondo comma
deve essere effettuata  irrevocabilmente  prima  dell'apertura  delle
buste  contenenti  le offerte economiche, e di tale attribuzione deve
redigersi apposito verbale.
   4.  Qualora  talune  offerte presentino un prezzo manifestamente e
anormalmente   basso,   l'amministrazione,   prima    di    procedere
all'aggiudicazione,   puo'   chiedere   all'offerente  le  necessarie
giustificazioni e, qualora  queste  non  siano  ritenute  valide,  ha
facolta'   di   rigettare   l'offerta   con  provvedimento  motivato,
escludendolo dalla gara.
   Art. 105. Appalto-concorso.
   1.  Per l'appalto-concorso si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni del precedente art. 103.
   2. La valutazione economica e tecnica delle offerte e' affidata ad
una commissione di esperti, in numero non inferiore a  tre,  nominata
di volta in volta dal Comitato di Gestione; le mansioni di segretario
della commissione sono svolte da un dipendente dell'U.S.S.L.
   3.  La  commissione,  entro  il  termine stabilito dal Comitato di
Gestione, esamina le offerte e indica quella che ritiene debba essere
accolta.
   4.  L'aggiudicazione  e' deliberata dal Comitato di Gestione salva
la facolta' di mandare deserta  la  gara  ove  esso  ritenga  di  non
condividere il parere espresso dalla commissione.
   Art. 106. Trattativa privata.
   1.  Per  i  contratti passivi da concludersi a trattativa privata,
l'impresa o  le  imprese  indicate  nella  deliberazione  di  cui  al
precedente  art.  102  sono invitate entro dieci giorni dalla data in
cui e' stata resa esecutiva la deliberazione stessa.
   2.  Alla  trattativa  privata  prendono  parte  il  Presidente del
Comitato di Gestione o un  suo  delegato,  e  almeno  un  funzionario
dell'U.S.S.L. di livello direttivo.
   3.  Il  negoziato,  da  svolgersi  separatamente  con  le  imprese
invitate e su ciascuna voce del capitolato speciale, puo' aver  luogo
in  piu'  sedute.  E'  redatto distinto processo verbale per ciascuna
trattativa, controfirmato dai partecipanti.
   4.  I  verbali  predetti,  compresi  quelli  relativi al negoziato
eventualmente  condotto  con  le  imprese  non  aggiudicatarie,  sono
allegati  al  contratto  e  dopositati  in  libera  visione presso la
segreteria dell'U.S.S.L. per tutta la durata del contratto  medesimo.
 
   5.  Quando trattasi di contratti passivi di valore inferiore a 100
milioni, la trattativa  privata  avviene  mediante  presentazione  da
parte  delle  imprese  invitate,  di  offerta scritta nella quale sia
indicato il prezzo per la fornitura del bene o del servizio. Le buste
devono   essere   aperte  contemporaneamente  e  subito  siglate.  La
fornitura e' aggiudicata all'impresa che ha presentato l'offerta piu'
vantaggiosa.
   6.  In  ogni  ipotesi di contratto attivo di valore superiore a 10
milioni,  da  concludersi  mediante  trattativa  privata,   l'offerta
ritenuta piu' vantaggiosa viene pubblicata all'albo dell'U.S.S.L. per
quindici giorni consecutivi, entro i quali  chi  non  ha  partecipato
alla  precedente  fase  di trattativa puo' far pervenire offerta piu'
vantaggiosa. La U.S.S.L. ne da' notizia a colui che ebbe a  formulare
l'offerta pubblicata, il quale puo' effettuare, entro quindici giorni
lun miglioramento di  quest'ultima;  dopo  di  che  il  contratto  e'
concluso con il migliore offerente.
   Art. 106-bis. Pubblicita' dei contratti.
   1.  I  contratti  ed  i  verbali per licitazioni private e appalti
concorso, e tutti gli atti delle U.S.S.L. per cui occorra pubblicita'
ed   autenticita'  della  forma,  sono  ricevuti  in  forma  pubblica
amministrativa   nellesclusivo   interesse   della   U.S.S.L.,    dal
coordinatore  amministrativo,  o  suo  delegato,  che  assume in tali
funzioni la qualita' di ufficiale rogante ad ogni effetto di legge.
   2.  Per  tali atti, le U.S.S.L. riscuotono i diritti di rogito. La
riscossione e' effettuata a mezzo di  marche  segnatasse  secondo  le
tariffe  previste,  per  i  diritti  di segreteria, dall'art. 19- ter
della legge 24 ottobre 1987, n. 440.  La  ripartizione  dei  relativi
proventi sara' disciplinata con le procedure previste all'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.
   3.  Il  coordinatore  amministrativo, o il suo delegato provvedono
alla registrazione degli atti ai sensi  della  legge  di  registro  e
tiene lo speciale repertorio prescritto dalla medesima legge.
   Art. 107. Albo regionale dei fornitori di beni o di servizi.
   1.  E'  costituito  l'albo dei fonitori di beni e di servizi delle
U.S.S.L. della regione Lombardia.
   2.  Chiunque  intenda  essere iscritto all'albo deve farne domanda
alla regione Lombardia - Giunta regionale settore sanita' e igiene su
carta   legale,   accompagnandola  con  i  documenti  prescritti  dal
capitolato  generale  e  con  la  specificazione  dell'oggetto  delle
forniture  di  beni  e  di servizi che il richiedente intende offrire
agli enti.
   3.  Le  norme  sulla  tenuta  dell'albo e concernenti le ulteriori
documentazioni richieste per l'iscrizione ad esso  saranno  contenute
in apposito regolamento da approvarsi da parte della Giunta regionale
entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
   4. Gli iscritti all'albo che ne facciano richiesta, debbono essere
invitati alle gare indette per  licitazione  privata  e  per  appalto
concorso,  salvo  motivata  esclusione  che  deve  essere  comunicata
all'escluso prima della scadenza del  termine  per  la  presentazione
delle offerte.
   5.  La disposizione di cui al precedente comma si applica altresi'
nei confronti del soggetto che e' in atto fornitore dell'ente,  anche
se esso non ne faccia richiesta.
   6.  E'  sempre  ammesso  l'invito  a  partecipare  alla  gara  nei
confronti di chi non risulti iscritto all'albo dei  fornitori,  salvo
che  la  relativa  domanda  di  iscrizione  sia  stata  motivatamente
respinta.
   Art. 108. Condizioni e clausole del contratto.
   1. I contratti devono avere termini e durata certi e, per le spese
correnti, non possono superare la durata di tre anni.
   2.  Nei  contratti non si puo' convenire l'accollo all'U.S.S.L. di
qualsiasi specie di tributo  gravante  sul  privato  contraente,  ne'
concordare  la  corresponsione di interessi o di provvigioni a favore
del privato contraente sulle somme  che  questi  debba  eventualmente
anticipare per l'esecuzione del contratto.
   3.  Sono ammessi i pagamenti in acconto, in ragione delle parti di
opere realizzate, dei beni forniti o delle prestazioni eseguite.
   4.  Nel  caso di contratti di prestazione d'opera intellettuale e'
ammesso  il  pagamento  in  acconto   delle   spese   inerenti   alla
prestazione.
   5. I contratti per la fornitura di beni e servizi devono prevedere
la  clausola  del  pagamento  entro  novata  giorni  dalla  data   di
ricevimento  della  fattura o del documento equipollente e, comunque,
dalla data di approvazione del collaudo, ovvero, se questo non  abbia
avuto  luogo per fatto dell'amministrazione, da quella entro la quale
il collaudo stesso doveva essere effettuato a norma di contratto.
   Art. 109. Ritardo nei pagamenti.
   1.   Qualora   nei  contratti  di  fornitura  di  beni  e  servizi
l'emissione del titolo di  spesa  a  favore  del  privato  contraente
ritardi  oltre  il  termine  previsto dal quinto comma del precedente
art. 108, spettano al fornitore gli interessi moratori  nella  misura
prevista dalle norme vigenti per gli appalti delle opere pubbliche.
   2. I titoli di spesa relativi alle somme contestate e riconosciute
in sede amministrativa debbono  essere  emessi  entro  trenta  giorni
dalla emanazione dell'atto con cui e' avvenuto il riconoscimento.
   3. In caso di ritardo, spettano al fornitore dal giorno successivo
alla scadenza del suddetto termine, gli interessi computati  a  norma
del precedente primo comma.