IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Alla fine dell'art. 6 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, sostituito dall'art. 4 della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 31, e' aggiunto il seguente comma: "Qualora sia indicato solo il massimo edittale della sanzione pecuniaria, il suo pagamento in forma ridotta e' ammesso in misura pari ad un terzo del massimo stesso".