IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Alla fine dell'art. 6 della legge provinciale 7  gennaio  1977,
n.  9, sostituito dall'art. 4 della legge provinciale 18 agosto 1983,
n. 31, e' aggiunto il seguente comma:
   "Qualora sia indicato solo  il  massimo  edittale  della  sanzione
pecuniaria,  il  suo  pagamento in forma ridotta e' ammesso in misura
pari ad un terzo del massimo stesso".