(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 16
                       dell'11 dicembre 1991)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  Giunta  regionale  e  l'Ufficio di Presidenza, nell'ambito
delle rispettive competenze, possono autorizzare  la  corresponsione,
secondo  le  necessita'  organizzative  preventivamente  valutate per
periodi definiti, di compensi di lavoro  straordinario  con  motivati
provvedimenti,  nei  limiti  dell'art.  15  della  legge  regionale 9
novembre 1987, n. 32, nonche' dell'apposito stanziamento di  bilancio
di  cui  all'art.  2  della  presente  legge,  ai  dipendenti che non
ricoprono qualifiche dirigenziali  e  che  risultano  assegnati  alle
segreterie  degli  amministratori  regionali  ed ai gruppi consiliari
nonche' al personale che svolge attivita' di diretta assistenza  agli
organi istituzionali.