(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 6 aprile 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469, le funzioni previste dall'art. 15 del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11, sono svolte, in attesa della legge regionale di riordino dei servizi socio-assistenziali, dalle Province, mediante stipula di convenzioni con gli enti ai quali, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, spetta la gestione dei servizi sociali di base. 2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono svolte con le modalita' indicate nel Progetto-obiettivo "Servizio sociale di base" approvato con deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 1989, n. 3426. 3. Alle prestazioni socio-assistenziali sono destinate le risorse previste dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge n. 11/1992.