(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 6 aprile 1992)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.   Ai  sensi  dell'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469, le funzioni previste dall'art. 15
del decreto-legge 20 gennaio 1992, n.  11,  sono  svolte,  in  attesa
della  legge  regionale  di riordino dei servizi socio-assistenziali,
dalle Province, mediante stipula  di  convenzioni  con  gli  enti  ai
quali, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 19 maggio 1988, n.
33, spetta la gestione dei servizi sociali di base.
   2.  Le  prestazioni di cui al comma 1 sono svolte con le modalita'
indicate nel Progetto-obiettivo "Servizio sociale di base"  approvato
con deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 1989, n. 3426.
   3.  Alle prestazioni socio-assistenziali sono destinate le risorse
previste dall'art. 15, comma 2, del decreto-legge n. 11/1992.