la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma uno dell'art. 5 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 80 recante "Interventi a favore della cooperazione. Modificazioni della legge regionale 1 giugno 1984, n. 16, e della pianta organica del personale dell'Assessorato industria, commercio, artigianato e trasporti", e' cosi' sostituito: 1. La Giunta regionale e' autorizzata ad erogare contributi per operazioni di capitalizzazione iniziale alle societa' cooperative di produzione e lavoro o miste con almeno il 40% di soci lavoratori o che svolgono, prevalentemente, attivita' socio-assistenziali". 2. Il comma due dell'art. 5 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 80, e' cosi' sostituito: "2. Sono considerate operazioni di capitalizzazione iniziale le spese sostenute o assunte, per avviare l'attivita', in data successiva alla presentazione della domanda di iscrizione al registro regionale delle societa' cooperative e dei loro consorzi, relative a: a) acquisizione, costruzione, trasformazione, ampliamento o ammodernamento degli immobili necessari per l'esercizio dell'attivita' statutaria, compreso l'acquisto di aree e di complessi aziendali; b) acquisto di macchinario, attrezzature, arredamenti, materie prime e automezzi purche' direttamente impiegati nel processo produttivo o nella prestazione di servizi". 3. Al comma cinque dell'art. 5 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 80, le parole "del requisito" sono sostitute dalle parole "dei requisiti".