la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il comma uno dell'art. 5 della legge regionale 17 agosto 1987,
n. 80 recante "Interventi a favore della cooperazione.  Modificazioni
della  legge regionale 1› giugno 1984, n. 16, e della pianta organica
del personale dell'Assessorato industria,  commercio,  artigianato  e
trasporti", e' cosi' sostituito:
   1.  La  Giunta  regionale e' autorizzata ad erogare contributi per
operazioni di capitalizzazione iniziale alle societa' cooperative  di
produzione  e  lavoro  o miste con almeno il 40% di soci lavoratori o
che svolgono, prevalentemente, attivita' socio-assistenziali".
   2. Il comma due dell'art. 5 della legge regionale 17 agosto  1987,
n. 80, e' cosi' sostituito:
   "2.  Sono  considerate  operazioni di capitalizzazione iniziale le
spese  sostenute  o  assunte,  per  avviare  l'attivita',   in   data
successiva alla presentazione della domanda di iscrizione al registro
regionale delle societa' cooperative e dei loro consorzi, relative a:
     a)  acquisizione,  costruzione,  trasformazione,  ampliamento  o
ammodernamento   degli    immobili    necessari    per    l'esercizio
dell'attivita' statutaria, compreso l'acquisto di aree e di complessi
aziendali;
     b)  acquisto  di macchinario, attrezzature, arredamenti, materie
prime  e  automezzi  purche'  direttamente  impiegati  nel   processo
produttivo o nella prestazione di servizi".
   3.  Al  comma  cinque  dell'art. 5 della legge regionale 17 agosto
1987, n. 80, le parole "del requisito" sono  sostitute  dalle  parole
"dei requisiti".