IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Istituzione dei fondi
 
   1.  In  attuazione  dei  principi  generali  contenuti nella legge
costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  3  (Statuto  speciale  per  la
Sardegna)  e  nella  legge  8  giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle
autonomie locali), sono istituiti i seguenti  fondi  globali  per  il
trasferimento  di  risorse  finanziarie  al  sistema  delle  autonome
locali:
     a) fondo per il funzionamento  degli  enti,  per  l'espletamento
delle funzioni di competenza e per la riqualificazione dei servizi;
     b) fondo per gli investimenti;
     c)  fondo  per  le  spese  correnti  relative  ai servizi socio-
assistenziali;
     d) fondo per le spese correnti relative al diritto allo studio;
     e)  fondo  per  le  spese  correnti relative allo sviluppo dello
sport;
     f) fondo per le politiche attive del lavoro.
  2. Alle dotazione di  fondi  si  fa  fronte  con  le  risorse  gia'
destinate  agli  interventi  considerati  dai capitoli di spesa i cui
stanziamenti sono portati in diminuzione nella  allegata  tabella  A,
con  la  quale sono apportate le necessarie variazioni al bilancio di
previsione della Regione per  l'esercizio  finanziario  1993,  ed  al
bilancio pluriennale per il triennio 1993-95. Per ciascun capitolo di
spesa  la cui dotazione confluisce nei fondi istituiti dalla presente
legge, la tabella A contiene inoltre il capitolo di destinazione e la
ripartizione fra categorie di enti delle risorse considerate.
   3. All'utilizzazione delle risorse gli enti destinatari provvedono
nelle forme previste dalla legge n.  142  del  1990,  che  disciplina
anche  le  modalita'  di  verifica  e  controllo, attraverso il conto
consutivo,  delle  spese  effettuate  utilizzando   i   finanziamenti
ricevuti ai sensi della presente legge.