IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Istituzione dei fondi 1. In attuazione dei principi generali contenuti nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e nella legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), sono istituiti i seguenti fondi globali per il trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonome locali: a) fondo per il funzionamento degli enti, per l'espletamento delle funzioni di competenza e per la riqualificazione dei servizi; b) fondo per gli investimenti; c) fondo per le spese correnti relative ai servizi socio- assistenziali; d) fondo per le spese correnti relative al diritto allo studio; e) fondo per le spese correnti relative allo sviluppo dello sport; f) fondo per le politiche attive del lavoro. 2. Alle dotazione di fondi si fa fronte con le risorse gia' destinate agli interventi considerati dai capitoli di spesa i cui stanziamenti sono portati in diminuzione nella allegata tabella A, con la quale sono apportate le necessarie variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1993, ed al bilancio pluriennale per il triennio 1993-95. Per ciascun capitolo di spesa la cui dotazione confluisce nei fondi istituiti dalla presente legge, la tabella A contiene inoltre il capitolo di destinazione e la ripartizione fra categorie di enti delle risorse considerate. 3. All'utilizzazione delle risorse gli enti destinatari provvedono nelle forme previste dalla legge n. 142 del 1990, che disciplina anche le modalita' di verifica e controllo, attraverso il conto consutivo, delle spese effettuate utilizzando i finanziamenti ricevuti ai sensi della presente legge.