(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 60 del 6 settembre 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Per l'attuazione del Programma Operativo Plurifondo FESR-FSE per le zone industriali in declino della provincia di Pesaro-Urbino, regolamento CEE 2052/1988, obiettivo 2, per l'anno 1993, approvato dalla commissione delle Comunita' europee in data 18 dicembre 1992 con decisione n. C(92)3183/3, da realizzarsi secondo le disposizioni finanziarie e le forme di cui agli allegati della citata decisione comunitaria, nonche' del Programma Operativo Plurifondo (POP), sono autorizzate le spese indicate nell'allegata tabella A. 2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1, si provvede con le entrate indicate nell'allegata tabella B. 3. Le somme occorrenti al pagamento delle spese autorizzate al comma 1, sono iscritte a carico dei capitoli indicati nell'allegata tabella C. 4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1993 sono introdotte le variazioni indicate nella stessa tabella C. 5. L'autorizzazione di spesa, gia' stabilita dalla L.R. 29 giugno 1987, n. 33, articolo 1, in L. 3.550.000.000, per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 3 della L.R. 28 febbraio 1985, n. 6, e' ridotta di L. 429.400.000. 6. L'autorizzazione di spesa gia' stabilita dalla L.R. 3 settembre 1992, n. 40 in L. 1.056.955.000, per l'attuazione del sottoprogramma 5 'Valorizzazione delle risorse umane' del POP obiettivo 5b, annualita' 1993, e' ridotta di L. 161.200.000. 7. Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti a carico dei capitoli 3322150, 3322151 e 3322152, dello stato di previsione della spesa per l'anno 1993, sono trasferiti rispettivamente a carico dei capitoli 3861101, 3861102 e 3861103, istituiti con la presente legge. 8. La giunta regionale e' autorizzata ad assumere, nel 1993, obbligazioni per importi pari alle complessive autorizzazioni di spesa, a condizione che le medesime non vengano a scadenza nell'anno 1993 per importi superiori agli stanziamenti iscritti, per il detto anno, nei rispettivi capitoli.