(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 60
                        del 6 settembre 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Per  l'attuazione  del Programma Operativo Plurifondo FESR-FSE
per le zone industriali in declino della provincia di  Pesaro-Urbino,
regolamento  CEE  2052/1988,  obiettivo 2, per l'anno 1993, approvato
dalla commissione delle Comunita' europee in data  18  dicembre  1992
con  decisione n. C(92)3183/3, da realizzarsi secondo le disposizioni
finanziarie e le forme di cui agli allegati  della  citata  decisione
comunitaria,  nonche'  del Programma Operativo Plurifondo (POP), sono
autorizzate le spese indicate nell'allegata tabella A.
   2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1,
si provvede con le entrate indicate nell'allegata tabella B.
   3. Le somme occorrenti al pagamento  delle  spese  autorizzate  al
comma  1,  sono iscritte a carico dei capitoli indicati nell'allegata
tabella C.
   4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio  per  l'anno
1993 sono introdotte le variazioni indicate nella stessa tabella C.
   5.  L'autorizzazione di spesa, gia' stabilita dalla L.R. 29 giugno
1987, n. 33, articolo 1, in  L.  3.550.000.000,  per  la  concessione
delle agevolazioni di cui all'articolo 3 della L.R. 28 febbraio 1985,
n. 6, e' ridotta di L. 429.400.000.
   6. L'autorizzazione di spesa gia' stabilita dalla L.R. 3 settembre
1992,  n. 40 in L. 1.056.955.000, per l'attuazione del sottoprogramma
5  'Valorizzazione  delle  risorse  umane'  del  POP  obiettivo   5b,
annualita' 1993, e' ridotta di L. 161.200.000.
   7.  Gli  impegni  assunti  ed  i  pagamenti  disposti a carico dei
capitoli 3322150, 3322151 e 3322152, dello stato di previsione  della
spesa  per  l'anno 1993, sono trasferiti rispettivamente a carico dei
capitoli 3861101, 3861102 e 3861103, istituiti con la presente legge.
   8. La giunta regionale  e'  autorizzata  ad  assumere,  nel  1993,
obbligazioni  per  importi  pari  alle  complessive autorizzazioni di
spesa, a condizione che le medesime non vengano a scadenza  nell'anno
1993  per  importi superiori agli stanziamenti iscritti, per il detto
anno, nei rispettivi capitoli.