IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge regionale: Articolo unico 1. Le procedure per l'espletamento delle operazioni di classificazione degli esercizi ricettivi, di cui all'art. 9 della legge regionale 4 marzo 1982, n. 11, relative al quinquennio 1993-1997 sono prorogate e si concludono entro il 31 dicembre 1993. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, 30 dicembre 1992 FERRERO