IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                 IL VISTO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
                          SI HA PER APPOSTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  presente  legge,  allo  scopo  di  assicurare  la  massima
trasparenza in merito  alle  spese  sostenute  ed  alle  obbligazioni
assunte  dai  consiglieri  regionali  per  la  propaganda elettorale,
assegna ad una apposita commissione, composta dal  presidente  e  dal
vice  presidente  della  Giunta delle elezioni, nonche' dal difensore
civico, che la presiede, da un membro designato  dal  presidente  del
T.A.R.  e  da  un  membrto designato dall'avvocato distrettuale dello
Stato, il compito di esaminare le  dichiarazioni  e  le  attestazioni
depositate  dai  consiglieri regionali presso l'ufficio di presidenza
del consiglio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), della  legge
regionale 30 dicembre 1982, n. 53.