IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Sub-delega alle province 1. Le funzioni amministrative in materia di controllo dei prezzi delegate alla Regione dalla lettera c), comma 1 dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono subdelegate alle province nei modi e nelle forme stabilite dalla presente legge.