IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                      Sub-delega alle province
 
   1. Le funzioni amministrative in materia di controllo  dei  prezzi
delegate  alla  Regione  dalla  lettera  c), comma 1 dell'art. 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,  sono
subdelegate  alle  province  nei  modi  e nelle forme stabilite dalla
presente legge.