IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina i provvedimenti di competenza regionale per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modifiche, allo scopo di garantire alle imprese ubicate nel territorio dei comuni della comunita' montana Prealpi Trevigiane, situati ad Est del fiume Piave, parita' di condizioni per concorrere alle finalita' di cui all'art. 1 della medesima legge nonche' per promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attivita' produttive.