IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1. La presente legge  disciplina  i  provvedimenti  di  competenza
regionale  per  il  conseguimento  degli  obiettivi di cui all'art. 8
della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modifiche, allo  scopo
di  garantire  alle  imprese  ubicate nel territorio dei comuni della
comunita' montana Prealpi Trevigiane, situati ad Est del fiume Piave,
parita' di condizioni per concorrere alle finalita' di cui all'art. 1
della   medesima   legge   nonche'   per   promuovere   lo   sviluppo
dell'occupazione e delle attivita' produttive.