IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   Al fine della regolarita', della  celerita'  e  della  trasparenza
delle  procedure  relative  all'affidamento  delle gare inerenti agli
appalti  di  opere  pubbliche  di  competenza  regionale  di  importo
inferiore  a  cinque  milioni  di  ECU  la  valutazione delle offerte
anomale,  fino  al  31  dicembre  1994,  e'  effettuata  secondo   la
disposizione di cui all'art. 2.