IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' Al fine della regolarita', della celerita' e della trasparenza delle procedure relative all'affidamento delle gare inerenti agli appalti di opere pubbliche di competenza regionale di importo inferiore a cinque milioni di ECU la valutazione delle offerte anomale, fino al 31 dicembre 1994, e' effettuata secondo la disposizione di cui all'art. 2.